Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation - Regolamento UE 2025/40) sostituisce le vecchie direttive e si applica direttamente in tutti i Paesi UE dal 12 agosto 2026.

Cosa cambia per le pasticcerie e i panifici?

Per il settore della panificazione e della pasticceria (sia che si tratti di laboratorio artigianale, vendita al dettaglio o fornitura B2B), la data del 12 agosto 2026 segna il passaggio da una logica "volontaria" a requisiti normativi stringenti su sicurezza dei materiali, consumi in locale e documentazione.

1. Stop ai PFAS nelle carte e imballaggi alimentari

È una delle novità più critiche a impatto immediato:

  • Il divieto: Scatta il divieto per l'uso di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) oltre le soglie di tolleranza negli imballaggi a contatto con alimenti (MOCA).
  • Cosa riguarda in pasticceria/panificazione: Carte antigrasso, pizzi da torte, incarti per focacce/pizza, carte forno monouso e contenitori in cartone accoppiato resistenti all'olio o all'umidità.
  • Azione richiesta: Rimuovere i prodotti non conformi. Non è prevista una deroga per lo smaltimento di scorte non a norma acquistate dopo l'entrata in vigore, a meno che non siano scorte comprovate e già ricevute prima del 12 agosto 2026.

2. Consumo in locale (Caffetteria / Sala)

Se la pasticceria o il panificio dispone di tavoli, dehors o servizio al banco:

  • Monouso per la somministrazione interna: È vietato l'uso di piatti, bicchieri, posate o vassoi monouso (compresi quelli in plastica riciclabile o bioplastica) per i clienti che consumano all'interno del locale o nelle relative pertinenze. Occorre utilizzare stoviglie lavabili e riutilizzabili.
  • Monoporzioni e condimenti: Sono vietati i micro-imballaggi monouso per condimenti, salse, panna da caffè, zucchero e dolcificanti destinati al consumo in loco. Si torna a zuccheriere lavabili/dosatori o soluzioni ricaricabili a norma HACCP.

3. Asporto e contenitori dei clienti

  • Contenitori portati dal cliente: I clienti hanno la facoltà di richiedere il confezionamento di pane, dolci o prodotti da asporto nei propri contenitori riutilizzabili portati da casa, senza che vengano applicati costi aggiuntivi o sovrapprezzi.
  • I laboratori devono definire procedure interne HACCP per gestire la somministrazione ed evitare contaminazioni (es. riempimento al banco garantendo l'igiene).

4. Burocrazia, etichettatura e fornitura di packaging

Anche se l'imballaggio non viene prodotto internamente ma acquistato da scatolifici/fornitori:

  • Dichiarazione di Conformità UE: I fornitori devono fornire una documentazione tecnica aggiornata per ciascun tipo di packaging utilizzato (scatole per torte, sacchetti per il pane, vaschette).
  • Etichettatura e smaltimento: Gli imballaggi devono indicare chiaramente la composizione del materiale (es. PAP 20 per il cartone) per facilitare la raccolta differenziata. In mancanza, è possibile scrivere la composizione per il riciclo sull’etichetta di vendita.
  • Stretta sul Greenwashing: Non si possono più usare diciture generiche come "ecologico", "100% naturale" o "amico dell'ambiente" su sacchetti o scatole senza una certificazione tecnica e documentata a supporto.

Cosa fare nell'immediato

  1. Controllare il magazzino: Raccogliere dalle aziende fornitrici di sacchetti, scatole e carte forno le Dichiarazioni di Conformità e le schede che attestano l'assenza di PFAS.
  2. Esaurire le vecchie scorte non a norma: Accertarsi di aver acquistato o ricevuto la merce entro il 12 agosto 2026 per poter dimostrare la legittimità delle giacenze in fase di controllo.
  3. Adeguare la sala: Eliminare bustine di zucchero o salse monouso nei consumi al tavolo e dotarsi di stoviglie lavabili.

Quali sono le sanzioni a cui si va incontro?

Misure operative immediate (Articolo 58 PPWR)

Le autorità di controllo (in Italia NAS, ICQRF e ASL) hanno il potere di applicare blocchi operativi che possono causare danni economici superiori alle sanzioni pecuniarie:

  • Sequestro e blocco dei lotti: Se un laboratorio o rivenditore utilizza carte o contenitori contenenti PFAS o privi della Dichiarazione di Conformità (DoC), l'autorità dispone il ritiro dal mercato e il blocco del lotto di confezionamento.
  • Divieto di commercializzazione: Impossibilità di vendere i prodotti confezionati con imballaggi non a norma.
  • Richiamo dei prodotti: Obbligo di ritirare la merce già distribuita a clienti B2B o punti vendita.
  • Sanzioni amministrative: Possono variare da € 3.000,00 a € 60.000,00