Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation
- Regolamento UE 2025/40) sostituisce le vecchie direttive e si applica
direttamente in tutti i Paesi UE dal 12 agosto 2026.
Cosa cambia per le pasticcerie e i panifici?
Per il settore della panificazione e della pasticceria (sia
che si tratti di laboratorio artigianale, vendita al dettaglio o fornitura
B2B), la data del 12 agosto 2026 segna il passaggio da una logica
"volontaria" a requisiti normativi stringenti su sicurezza dei
materiali, consumi in locale e documentazione.
1. Stop ai PFAS nelle carte e imballaggi alimentari
È una delle novità più critiche a impatto immediato:
- Il
divieto: Scatta il divieto per l'uso di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)
oltre le soglie di tolleranza negli imballaggi a contatto con alimenti
(MOCA).
- Cosa
riguarda in pasticceria/panificazione: Carte antigrasso, pizzi da
torte, incarti per focacce/pizza, carte forno monouso e contenitori in
cartone accoppiato resistenti all'olio o all'umidità.
- Azione
richiesta: Rimuovere i prodotti non conformi. Non è prevista una
deroga per lo smaltimento di scorte non a norma acquistate dopo l'entrata
in vigore, a meno che non siano scorte comprovate e già ricevute prima del
12 agosto 2026.
2. Consumo in locale (Caffetteria / Sala)
Se la pasticceria o il panificio dispone di tavoli, dehors o
servizio al banco:
- Monouso
per la somministrazione interna: È vietato l'uso di piatti, bicchieri,
posate o vassoi monouso (compresi quelli in plastica riciclabile o
bioplastica) per i clienti che consumano all'interno del locale o nelle
relative pertinenze. Occorre utilizzare stoviglie lavabili e
riutilizzabili.
- Monoporzioni
e condimenti: Sono vietati i micro-imballaggi monouso per condimenti,
salse, panna da caffè, zucchero e dolcificanti destinati al consumo in
loco. Si torna a zuccheriere lavabili/dosatori o soluzioni ricaricabili a
norma HACCP.
3. Asporto e contenitori dei clienti
- Contenitori
portati dal cliente: I clienti hanno la facoltà di richiedere il
confezionamento di pane, dolci o prodotti da asporto nei propri
contenitori riutilizzabili portati da casa, senza che vengano
applicati costi aggiuntivi o sovrapprezzi.
- I
laboratori devono definire procedure interne HACCP per gestire la
somministrazione ed evitare contaminazioni (es. riempimento al banco
garantendo l'igiene).
4. Burocrazia, etichettatura e fornitura di packaging
Anche se l'imballaggio non viene prodotto internamente ma
acquistato da scatolifici/fornitori:
- Dichiarazione
di Conformità UE: I fornitori devono fornire una documentazione
tecnica aggiornata per ciascun tipo di packaging utilizzato (scatole per
torte, sacchetti per il pane, vaschette).
- Etichettatura
e smaltimento: Gli imballaggi devono indicare chiaramente la
composizione del materiale (es. PAP 20 per il cartone) per facilitare la
raccolta differenziata. In mancanza, è possibile scrivere la composizione
per il riciclo sull’etichetta di vendita.
- Stretta
sul Greenwashing: Non si possono più usare diciture generiche come
"ecologico", "100% naturale" o "amico
dell'ambiente" su sacchetti o scatole senza una certificazione
tecnica e documentata a supporto.
Cosa fare nell'immediato
- Controllare
il magazzino: Raccogliere dalle aziende fornitrici di sacchetti,
scatole e carte forno le Dichiarazioni di Conformità e le schede
che attestano l'assenza di PFAS.
- Esaurire
le vecchie scorte non a norma: Accertarsi di aver acquistato o
ricevuto la merce entro il 12 agosto 2026 per poter dimostrare la
legittimità delle giacenze in fase di controllo.
- Adeguare
la sala: Eliminare bustine di zucchero o salse monouso nei consumi al
tavolo e dotarsi di stoviglie lavabili.
Quali sono le sanzioni a cui si va incontro?
Misure operative immediate (Articolo 58 PPWR)
Le autorità di controllo (in Italia NAS, ICQRF e ASL)
hanno il potere di applicare blocchi operativi che possono causare danni
economici superiori alle sanzioni pecuniarie:
- Sequestro
e blocco dei lotti: Se un laboratorio o rivenditore utilizza carte o
contenitori contenenti PFAS o privi della Dichiarazione di Conformità
(DoC), l'autorità dispone il ritiro dal mercato e il blocco del lotto di
confezionamento.
- Divieto
di commercializzazione: Impossibilità di vendere i prodotti
confezionati con imballaggi non a norma.
- Richiamo
dei prodotti: Obbligo di ritirare la merce già distribuita a clienti
B2B o punti vendita.
- Sanzioni
amministrative: Possono variare da € 3.000,00 a € 60.000,00